E' obbligatorio per tutte le aziende compiere una valutazione del rischio rumore?
Sì, il DLgs. 81/2008 prevede che tutte le aziende debbano effettuare la valutazione del rischio rumore (art. 190, comma 1). I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio (art. 181, comma 2).
Specificatamente, dalla lettura del testo unico, si evince che:
ll datore di lavoro deve compiere una valutazione di tutti i rischi (art. 17, comma 1).
La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (art. 28, comma 1).
Il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione (art. 181, comma 1).
Il datore di lavoro valuta l’esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro (art. 190, comma 1).
Come devono procedere i datori di lavoro per la valutazione del rischio rumore?
E' necessario dotarsi di un relazione tecnica a firma di personale qualificato (art. 181, comma 2) che consenta al Datore di Lavoro di procedere con la valutazione del rischio per i propri addetti.
La valutazione non presuppone automaticamente che siano predisposte delle rilevazioni acustiche (fonometrie), ma che queste siano effettuate solo se non si può escludere che siano superati i valori inferiori di azione (80 dB(A) per il LEX e 135 dB(C) per Lpicco).
Se il tecnico procede senza compiere misurazioni dei livelli di rumore dovrà evidenziare i criteri adottati per escludere il superamento dei valori inferiori d’azione.
Esiste un elenco dei soggetti qualificati a valutare il rischio rumore?
Ad oggi non esiste un elenco istituzionale di tali soggetti perché il legislatore non ha definito né le modalità di certificazione di tale qualificazione, né gli enti autorizzati a fornirla. La disposizione di legge ribadisce pertanto la responsabilità in eligendo del datore di lavoro, il quale dovrà accertare che il soggetto incaricato delle valutazioni tecniche sia competente.
A questo scopo ne potrà valutare il curriculum degli studi e professionale, la disponibilità di strumentazione adeguata e l’adeguatezza della relazione tecnica che il tecnico propone.
Si precisa che il titolo di "tecnico competente in acustica ambientale" non ha alcuna pertinenza con la valutazione del rischio da esposizione al rumore occupazionale ed è spendibile solo al pari delle altre voci di curriculum, ma non è abilitante.
Se ho la ragionevole sensazione che nella mia azienda il rischio rumore non esista, devo comunque effettuare una valutazione specificatamente riferita al rischio rumore?
Nell'ambito della valutazione dei rischi aziendali, deve essere dedicato uno specifico momento al rischio rumore. Se è ragionevolmente possibile sostenere che i livelli di rumore siano trascurabili o, comunque, siano molto inferiori ai valori di azione, il processo valutativo si può interrompere a questo livello, argomentando come si è pervenuti ad escludere la presenza del rischio e giungendo quindi a includere la giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata, prevista dell'art. 181, comma 3.
Un'indicazione di massima sulle attività e sulle mansioni dove normalmente il LEX è inferire a 80 dB(A) è disponibile in letteratura (si veda l'Allegato 1 di Linee Guida per la valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro, ISPESL 2005).
Quali sono i temi che devono essere affrontati dalla valutazione del rischio rumore?
All'articolo 190 del D.Lgs 81/08, il legislatore elenca gli aspetti della valutazione di cui si deve tenere conto in modo particolare. Questo elenco può costituire una check-list per il controllo della completezza della propria valutazione del rischio rumore.
Si tratta di:
Tale elenco va completato con quanto deriva dai successivi articoli, in particolare:
La predisposizione di un piano aziendale di riduzione dell'esposizione (P.A.R.E.) [art. 192, c. 2].
La segnalazione dei luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione [art. 192, c. 3].
La verifica sulla efficienza e l'efficacia dei DPI [art. 193, c. 2].
Quali sono i metodi di valutazione del rischio rumore?
Il personale qualificato è vincolato dalla stesso D.Lgs 81/08 a compiere le valutazioni secondo le norme tecniche di riferimento che, ad oggi sono rappresentate dalle:
UNI EN ISO 9612:2011 "Acustica - Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro - Metodo tecnico progettuale".
UNI 9432:2011 "Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro".
Nella relazione tecnica, il personale qualificato che la redige dovrà dare evidenza di aver compiuto la valutazione secondo le metodiche dettate da queste norme tecniche.
Ha invece carattere di linea guida il rapporto tecnico:
UNI/TR 11347:2010 "Acustica - Programmi aziendali di riduzione dell'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro".
Punto di riferimento imprescindibile per la stesura del P.A.R.E. (Programma Aziendale di Riduzione dell'Esposizione) che costituisce parte integrante della valutazione del rischio.
Con quale periodicità deve essere valutato il rischio rumore?
Sulla base di quanto stabilito dall’articolo 181, comma 2, l’intera valutazione deve essere effettuata almeno una volta ogni quattro anni, mentre deve essere aggiornata immediatamente qualora diventi obsoleta, in ragione di qualche modificazione avvenuta in azienda.
Questo può accadere, ad esempio, se viene introdotto un nuovo tipo di macchinario o di lavorazione, le cui emissioni rumorose possono essere significative.